Sono obbligate alla nomina dell’Energy Manager le sole Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno 2019 hanno avuto un consumo di energia rispettivamente:
Viene richiesta dall'art.19 della legge n.10 del 9 gennaio 1991 edall’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 la NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER).
La nomina dovrà essere comunicata al FIRE (Federazione Italianaper l’uso Razionale dell’ Energia)
La procedura di verifica dei TEP consumati, da effettuare tramite il modulo NEMO riportato il allegato, dovrà essere svolta da ogni singola Impresa univocamente identificata da una Partita IVA nel Registro Imprese in modo autonomo (anche se appartenente ad un Gruppo Societario). Nel caso di Imprese multisito (Impresa costituita da più Siti ma tutti identificati dalla stessa P.IVA) la procedura di verifica dovrà essere effettuata sommando i consumi di ogni Sito, suddivisi per Vettore energetico.
La comunicazione della nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso dell’energia deve avvenire esclusivamente mediante la piattaformaon-line NEMO (http://nemo.fire-italia.org).
Per l’individuazione del settore di appartenenza occorre fare riferimento al codice ATECO che viene riportato nella Visura Camerale dell’Impresa (nel caso di Imprese multisito occorre fare riferimento al codice ATECO prevalente).
CEE, ha attivato un servizio di Energy Management per il quale proponiamo diverse modalità di erogazione e nel quale è sempre inclusa anche la nomina ufficiale come Energy Manager da parte del personale tecnico del Consorzio. Qualora interessati a tale servizio rimaniamo a disposizione per approfondire la tematica e formulare una proposta ad hoc.
In allegato sono disponibili: