Si ricorda che tutti i soggetti titolari di licenza di officina elettrica devono versare il diritto di licenza di esercizio annuale entro il 16 dicembre e richiedere la vidimazione dei Registri di Produzione entro fine anno.
I soggetti obbligati all’adempimento sono:
Ai sensi dell’ art 63 del TUA (Testo Unico Accise) le licenze di esercizio nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
1) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: € 23,24;
2) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: € 77,47
Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.
Il versamento deve essere effettuato mediante F24 con codice tributo 2813.
Inoltre, in base alle prescrizioni riportate nella Licenza di Esercizio dall’Agenzia delle Dogane competente, è necessario ritirare dall’Agenzia delle Dogane il Registro di Produzione approntato vidimato entro i termini prescritti, in generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario. Tali disposizioni potrebbero variare in base a quanto concordato con l’Agenzia delle Dogane di competenza.