Gli accordi europei in ambito energetico-ambientale hanno portato i governi nazionali allo studio di nuovi strumenti per il raggiungimento dei target prefissati. La diagnosi energetica obbligatoria si colloca proprio come uno di questi strumenti normativi ed è pensata appositamente per incrementare l’efficienza energetica delle imprese italiane.
Una grande impresa o una impresa energivora sarà quindi tenuta a produrre una relazione di diagnosi energetica in accordo con quanto definito dal Decreto Lgs 102/14 e a riferire in merito ai risultati ottenuti attraverso una specifica rendicontazione annuale dei risparmi. Riportiamo nel seguito tutte le informazioni utili per predisporre un efficace esempio di diagnosi energetica.
Con l’emanazione del Decreto Lgs 102/14, attuazione della direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica, viene sancito l’obbligo di svolgimento della diagnosi energeticaper le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia (Imprese “Energivore”).
La diagnosi energetica (o audit energetico) è una procedura sistematica finalizzata:
Lo scopo della diagnosi è bene espresso già nella sua definizione. L’attività viene definita come una procedura sistematica che ha prima di tutto uno scopo conoscitivo, di esplorazione e scoperta del reale utilizzo dell’energia all’interno del sito analizzato.
Solo in seguito all’analisi dei consumi storici e alla ricostruzione dei reali flussi di energia presenti nell’organizzazione si procederà alla definizione delle opportunità migliorative. Queste ultime dovranno essere rappresentate da proposte d’interventi concreti e reali, analizzati sia sotto il profilo tecnico che economico.
Quando si acquista una diagnosi energetica si acquista innanzitutto il suo report conclusivo, ovvero la relazione diagnosi energetica. In tale report saranno riportate tutte le fasi dell’indagine conoscitiva svolta sul campo, le ipotesi e le misurazioni effettuate, oltre che una descrizione esaustiva delle opportunità di miglioramento proposte per la specifica realtà analizzata.
La normativa di riferimento è il Decreto legislativo n.102 del 4 luglio 2014, che impone l’obbligo di svolgimento della diagnosi energetica con cadenza quadriennale a grandi imprese ed imprese a forte consumo di energia.
Cronologicamente si sono tuttavia susseguiti importanti chiarimenti operativi ad opera di MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) ed ENEA.
Ulteriori elementi sullo svolgimento operativo di una diagnosi energetica conforme al Dlgs 102/2014 vengono riportati dalla normativa tecnica UNI CEI TR 11428 e dalle quattro parti di cui si compone la normativa UNI CEI EN 16247.
Con Grandi Imprese si intendono tutte quelle imprese che hanno un numero maggiore di 250 dipendenti, oltre che un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni di euro.
Con Imprese Energivore si intendono le imprese manifatturiere che hanno un consumo elettrico maggiore di 2,4 GWh/anno (tra energia elettrica prelevata da rete ed energia elettrica autoprodotta) e incidenza del costo dell’energia sul fatturato maggiore del 2%. Tali imprese devono inoltre figurare nell’elenco delle imprese energivore pubblicato annualmente dalla CSEA(Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali).
In primo luogo è importante precisare che la diagnosi energetica può essere realizzata solo da soggetti certificati quali EGE (Esperti in Gestione dell’Energia), ESCo (Energy Service Company) e auditor energetici. Inoltre la procedura conoscitiva che si mette in atto durante una diagnosi deve sempre essere supportata da dati reali di consumo.
Saranno pertanto necessarie delle campagne di misura con strumenti certificati o l’utilizzo di sistemi di monitoraggio continuativo già presenti in sito.
Le principali fasi che possono essere definite per lo svolgimento della diagnosi energetica sono:
A conclusione della diagnosi, la relazione di diagnosi energetica dovrà essere ufficialmente caricato nel portale ENEA a nome del soggetto obbligato allo svolgimento della stessa.