La voltura del gas è la procedura che permette di modificare l’intestatario di un contratto di fornitura mantenendo attivo il contatore, senza che vi sia nessuna interruzione del servizio di fornitura; è diversa dal subentro, che invece viene richiesto quando il contatore è presente ma la fornitura è stata disattivata. È un’operazione frequente quando si entra in possesso di un immobile oppure si subentra nella gestione di una fornitura già esistente (es. affitto nuovo capannone); lo switch è invece la procedura di cambio fornitore.
Dal 1° luglio 2026 è possibile richiedere la voltura con switch contestuale, ossia il cliente che intende acquisire la titolarità di un punto di riconsegna attivo può presentare la richiesta sia al venditore già associato al punto sia a una nuova controparte commerciale scelta liberamente. La riforma estende così al settore gas un modello già previsto per l’energia elettrica.
Cosa cambia rispetto alla procedura precedente
Prima della riforma il cliente che voleva cambiare contemporaneamente intestatario e fornitore doveva prima richiedere la voltura al fornitore del precedente intestatario e attendere il completamento della pratica prima di poter scegliere un nuovo venditore.
In alternativa (voltura Titolo IV), il nuovo fornitore scelto poteva attivare la voltura con cambio fornitore solo dopo che il SII (Sistema Informativo Integrato), la piattaforma nazionale che coordina lo scambio di dati tra distributori e fornitori di energia, avesse registrato, tramite il servizio NVG1 (rifiuto di voltura), la comunicazione di non accettazione della voltura da parte della controparte commerciale uscente. Se questa comunicazione non arrivava (o arrivava in ritardo, o il fornitore uscente semplicemente non rispondeva), la richiesta successiva del nuovo fornitore veniva scartata, costringendo il cliente a ripartire da capo — da qui i tempi che potevano estendersi fino a 60 giorni.
Dal 1° luglio non è più necessaria la comunicazione di mancata accettazione tramite il servizio NVG1 da parte del venditore preesistente. Il cliente può rivolgersi direttamente a un’altra controparte commerciale e il processo viene gestito come un’unica attivazione contrattuale, con contestuale aggiornamento dell’intestatario e del fornitore nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) Gas, una sorta di anagrafe nazionale che tiene traccia di chi è il fornitore e l'intestatario di ogni punto di fornitura gas.
Il nuovo intestatario presenta la richiesta al nuovo venditore scelto, che deve verificare i dati del cliente e la documentazione attestante la proprietà, il possesso o la regolare detenzione dell’immobile interessato dalla fornitura.
Il nuovo venditore deve comunicare al cliente l’accettazione (o il rifiuto) della pratica entro tre giorni lavorativi. Entro lo stesso termine, l’Utente della Distribuzione (UdD) trasmette al SII l’attivazione contrattuale da parte di una nuova controparte commerciale.
Il SII effettua le verifiche di ammissibilità entro un giorno lavorativo, controllando che:
Alla data prevista, il SII aggiorna il Registro e informa i soggetti coinvolti dell’avvenuta attivazione.
La fase di controllo del SII e il termine minimo di decorrenza decorrono entrambi a partire dal terzo giorno, portando il tempo complessivo della procedura a un massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta iniziale.
Per supportare la valutazione del punto prima dell’invio della voltura con cambio fornitore, la delibera introduce il servizio informativo IVG1, accessibile agli Utenti della Distribuzione accreditati al SII. Per la consultazione devono essere indicati il codice PdR, il codice fiscale o la partita IVA del cliente entrante, la disponibilità della documentazione relativa alla voltura e la data presunta di decorrenza.
In caso di esito positivo, il sistema restituisce dati tecnici e commerciali come indirizzo di fornitura, impresa di distribuzione, codice REMI, consumo annuo, profilo di prelievo, capacità di trasporto, stato del punto, classe del misuratore, mercato di provenienza e date delle precedenti operazioni effettuate sul PdR negli ultimi dodici mesi.
La disciplina regola anche la rilevazione dei consumi nel momento della voltura. L’impresa di distribuzione deve rilevare il dato di misura alla data di attivazione contrattuale oppure ricondurlo a quella data secondo specifiche modalità. L’autolettura comunicata dal cliente può essere utilizzata e validata; il dato di misura deve essere messo a disposizione del SII entro cinque giorni lavorativi dall’attivazione.
Questo passaggio è rilevante per separare correttamente i consumi del precedente intestatario da quelli del nuovo cliente e ridurre il rischio di contestazioni sulla fatturazione.
La Delibera 323/2025/R/com introduce una procedura specifica per le volture con cambio fornitore richieste per errore e già eseguite. L’Utente della Distribuzione che ha trasmesso la pratica errata deve avviare una risoluzione contrattuale di ripristino; il precedente Utente della Distribuzione deve quindi inoltrare una voltura di ripristino per ricostituire la situazione esistente prima dell’errore.
Per un’impresa che entra in una nuova sede con fornitura gas ancora attiva, la riforma consente di scegliere subito il venditore e l’offerta ritenuti più adatti, senza sottoscrivere prima un contratto temporaneo con il fornitore del precedente occupante.
Prima della richiesta è opportuno avere disponibili il codice PdR, i dati fiscali dell’impresa, la documentazione attestante il titolo di utilizzo dell’immobile, la data desiderata di decorrenza e una lettura aggiornata del contatore. Questi elementi facilitano la corretta gestione della pratica e la separazione dei consumi tra i due intestatari.
Per le società di vendita, la novità richiede invece l’adeguamento dei processi commerciali e informatici ai flussi IVG1, alla voltura di Titolo IV e alla procedura di ripristino. Il portale SII riporta tra i documenti in vigore le specifiche aggiornate per IVG, voltura e switching gas pubblicate nel 2026.
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La procedura è in vigore dal 1° luglio 2026 e riguarda l’acquisizione della titolarità di un PdR gas attivo con contestuale cambio della controparte commerciale.
No. Il cliente può rivolgersi direttamente al nuovo venditore scelto. Dal 1° luglio 2026 non è più necessario il precedente flusso NVG1 di mancata accettazione da parte della controparte commerciale uscente.
Il nuovo venditore comunica l’accettazione entro tre giorni lavorativi. Il SII svolge i controlli entro un giorno lavorativo e la data di decorrenza deve essere almeno due giorni lavorativi successiva alla trasmissione della pratica al sistema.
Servono il codice PdR, i dati identificativi del cliente entrante, la documentazione relativa alla disponibilità dell’immobile e la data prevista per la voltura. Nella comunicazione di attivazione possono essere inseriti anche l’autolettura e il codice dell’offerta sottoscritta.
È prevista una procedura di ripristino: l’operatore che ha inviato la richiesta errata trasmette la risoluzione contrattuale e l’utente della distribuzione precedentemente associato al punto inoltra la voltura di ripristino.
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