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D.lgs. 102-2014: rendicontazione dei risparmi

D.lgs. 102-2014: rendicontazione dei risparmi

Per le sole imprese che hanno svolto obbligatoriamente la diagnosi energetica (grandi imprese e imprese energivore) e per le imprese che hanno attuato un sistema certificato di gestione dell’energia ISO 50001 viene richiesta dall’art.7 comma 8 del D.lgs. 102/’14 una rendicontazione annuale dei risparmi energetici, in condizioni normalizzate, ottenuti dall’applicazione di interventi di efficientamento attuati nel corso dell’anno concluso.

La rendicontazione dei risparmi ottenuti nell’anno 2019 dovrà essere comunicata ad ENEA entro il 31 marzo 2020.

Come riportato nel decreto 102 e nei successivi chiarimenti MiSE di Maggio 2015:
“i risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dall’anno 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titolidi efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento degli stessi.”

Per facilitare il compito alle imprese e uniformare la metodologia di rendicontazione è stata pubblicata da ENEA una pagina web predisposta, raggiungibile al seguente link.

Per inviare la comunicazione dei risparmi prevista dall’art.7 comma 8 del Dlgs 102/14 è necessario utilizzare il portale “Audit 102”. Entrando nell’Area Riservata, tramite il pulsante “aggiungi risparmio”, inserire le tep totali risparmiate, l’anno di riferimento e il foglio elettronico di rendicontazione.

 

In allegato, al capitolo 5 del file“2019_10_04_ManualeUso” viene illustrata la metodologia di caricamento.
In allegato viene riportato il foglio elettronico di rendicontazione dei risparmi messo a disposizione da ENEA all’indirizzo webprecedentemente citato.

Modalità di rendicontazione

Vengono di seguito riportate le principali osservazioni sulle modalità di rendicontazione dei risparmi:

  • Per le aziende multisito dovranno essere inviate le rendicontazioni dei risparmi per ogni sito in cui siano stati effettivamente svolti interventi di efficienza energetica, anche se alcuni siti non fossero stati direttamente oggetto di diagnosi, in quanto facenti comunque parte del processo di clusterizzazione del gruppo;
  • Per i siti che non hanno riportato risparmi nel corso dell’anno precedente non è necessario inviare alcuna rendicontazione;
  • Per i siti in cui i risparmi normalizzati non risultino superiori all’1% non è necessario inviare alcuna rendicontazione;
  • I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso;
  • L’algoritmo del calcolo dei risparmi dovrà tenere conto del più opportuno fattore di normalizzazione relativo a ciascun intervento, anche in base al livello di misura disponibile;
  • I dati energetici per il calcolo dei risparmi dovrebbero essere ricavati, o da apposita strumentazione dedicata, o dai misuratori più rappresentativi possibili dei risparmi relativi all’intervento in oggetto (misure a livello di sistema/reparto/stabilimento).
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