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Prezzo elettrico: ARERA propone un tetto convenzionale al prezzo del gas

Prezzo elettrico: ARERA propone un tetto convenzionale al prezzo del gas

ARERA ha avviato la consultazione sul meccanismo temporaneo previsto dal DL Bollette per contenere il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. La proposta introduce un rimborso a favore dei produttori termoelettrici alimentati a gas, subordinato al trasferimento integrale del beneficio nelle offerte presentate sul Mercato del Giorno Prima.

Il Documento per la consultazione 222/2026/R/eel è stato pubblicato il 25 giugno 2026; le osservazioni possono essere inviate fino al 27 luglio. La misura non è quindi ancora operativa e la sua efficacia resta subordinata, nel caso l’iter proposto da ARERA si concludesse positivamente, all’autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

Perché il prezzo del gas incide sull’elettricità

Il meccanismo interviene in un mercato italiano ancora fortemente esposto al costo della generazione a gas. Nel 2025 il PUN medio si è attestato a 115,9 €/MWh, contro 61,1 €/MWh in Francia e 65,3 €/MWh in Spagna. Il differenziale è collegato anche al maggior peso delle centrali termoelettriche nella formazione del prezzo nazionale.

Sul Mercato del Giorno Prima viene applicato il sistema marginale “pay-as-clear”: il prezzo riconosciuto all’energia accettata dipende dall’ultima offerta necessaria a soddisfare la domanda. Quando l’impianto marginale è una centrale a gas, il costo del combustibile può quindi influenzare anche il valore riconosciuto all’energia prodotta da fonti con costi variabili inferiori.

Come funzionerebbe il rimborso proposto dall'ARERA

ARERA propone di sostituire, ai fini delle offerte delle centrali termoelettriche, il prezzo effettivo del gas con un valore convenzionale più basso.

Il rimborso unitario verrebbe calcolato ogni giorno come differenza positiva tra:

  • il prezzo effettivo del gas, rappresentato dal System Average Price – SAP;
  • il tetto convenzionale fissato per il mese.

Quando il SAP fosse inferiore al tetto, il rimborso sarebbe pari a zero. Terna calcolerebbe il valore mensile entro il terzultimo giorno del mese precedente, mentre il GSE erogherebbe il rimborso sui consumi di gas riferibili all’elettricità immessa in rete.

L’obiettivo è indurre i produttori a formulare offerte coerenti con un costo del combustibile calmierato. L’effetto sarebbe maggiore nelle ore in cui gli impianti a gas determinano il prezzo marginale e nullo o limitato quando la domanda è coperta interamente da tecnologie meno costose.

Le due ipotesi per definire il tetto definito dall'ARERA

La consultazione presenta due alternative.

Traiettoria lineare

Il tetto partirebbe da un valore iniziale concordato nel confronto con la Commissione europea. Negli ultimi sei mesi di applicazione aumenterebbe di 5 €/MWh al mese, avvicinandosi gradualmente al prezzo di mercato. La soluzione garantirebbe prevedibilità, ma seguirebbe meno efficacemente le oscillazioni del gas.

Traiettoria indicizzata

Il valore sarebbe collegato parzialmente alle quotazioni forward del gas al PSV. Nella configurazione iniziale, l’indicizzazione incorporerebbe il 20% dello scostamento tra la traiettoria programmata e il prezzo atteso, con la possibilità di aumentare progressivamente tale quota nella fase finale.

ARERA prevede inoltre un valore minimo per impedire che il prezzo italiano scenda troppo rispetto ai Paesi confinanti, riducendo le importazioni o favorendo esportazioni finanziate indirettamente dai clienti italiani.

Controlli sulle offerte e tutela del beneficio

Il rimborso sarebbe riconosciuto soltanto a condizione che il produttore trasferisca il vantaggio nell’offerta elettrica. Per verificare il rispetto dell’obbligo, verrebbe definito un prezzo massimo convenzionale basato sui costi standard degli impianti, distinguendo tra cicli combinati, turbine a ciclo aperto e motori a combustione interna.

GME effettuerebbe un primo controllo sulle offerte, mentre ARERA potrebbe avviare verifiche approfondite. In caso di irregolarità, il produttore rischierebbe la restituzione del rimborso, interessi ed eventuali sanzioni. Il costo delle quote EU ETS resterebbe escluso dal rimborso, così da preservare il segnale economico della CO₂.

Quali effetti per i contratti delle imprese secondo l'ARERA

Il beneficio più immediato riguarderebbe le forniture indicizzate al PUN Index GME: una riduzione del prezzo sul Mercato del Giorno Prima si trasferirebbe automaticamente sulla componente energia.

Per i contratti a prezzo fisso già sottoscritti non sarebbe invece previsto un vantaggio diretto durante il periodo di validità. Le nuove offerte potrebbero tuttavia incorporare aspettative di prezzo più basse.

Anche PPA e contratti per differenza resterebbero generalmente svincolati dall’effetto immediato della misura, perché regolati da prezzi e formule contrattuali autonome. L’uscita o la rinegoziazione di un PPA potrebbe inoltre essere più complessa rispetto al cambio di una normale offerta di fornitura.

Chi pagherebbe il rimborso

ARERA propone di utilizzare innanzitutto le rendite di congestione transfrontaliere disponibili. La parte residua verrebbe finanziata attraverso una nuova componente del corrispettivo di dispacciamento applicata a tutti i clienti finali.

Il vantaggio effettivo non coinciderebbe quindi con la sola riduzione del PUN Index GME: per ogni impresa sarebbe necessario confrontare il risparmio sulla materia prima con il nuovo onere destinato a finanziare il meccanismo. ARERA prevede un monitoraggio trimestrale del beneficio netto, dei flussi con l’estero e dei costi sostenuti.

Cosa devono valutare le imprese

La proposta non giustifica decisioni immediate, perché valore del tetto, durata e autorizzazione europea sono ancora da definire. È però opportuno verificare l’indice utilizzato nel contratto, le clausole di cambio offerta, la durata dei prezzi fissi.

Per le aziende con consumi elevati, il dato decisivo sarà il beneficio netto in bolletta, non la sola variazione del prezzo all’ingrosso.

 

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FAQ

No. È un prezzo convenzionale applicato al costo del gas utilizzato dalle centrali termoelettriche nelle offerte sul mercato elettrico, non un limite al prezzo delle forniture gas.

FAQ

No. È un prezzo convenzionale applicato al costo del gas utilizzato dalle centrali termoelettriche nelle offerte sul mercato elettrico, non un limite al prezzo delle forniture gas.

Non è ancora stata stabilita una data. Dopo la consultazione, che termina il 27 luglio 2026, serviranno il provvedimento definitivo di ARERA e l’autorizzazione della Commissione europea.

Quelle con contratti di fornitura indicizzati al PUN Index GME, perché la riduzione del prezzo all’ingrosso verrebbe trasferita automaticamente alla componente energia prevista dal contratto.

Non direttamente durante il periodo di prezzo bloccato. Le nuove offerte fisse potrebbero però riflettere attese di mercato più basse, mentre i PPA continuerebbero a dipendere dalle rispettive condizioni contrattuali.

Sì. La quota non coperta dalle rendite di congestione sarebbe inserita nel corrispettivo di dispacciamento. Il risultato per il cliente dipenderebbe quindi dal saldo tra riduzione del prezzo dell’energia e costo del finanziamento della misura.

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