Il nuovo iperammortamento 2026 riporta al centro la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, sostituendo la logica dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 con un incentivo fiscale legato alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing. La misura riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e gli interventi per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili. Dopo l’apertura della piattaforma GSE, restano centrali gli aspetti procedurali, documentali e interpretativi.
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento introduce una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e riguarda beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo gli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026, oltre agli investimenti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
A differenza dei precedenti crediti d’imposta, il beneficio non si traduce in una compensazione diretta tramite F24, ma in una maggiore deducibilità fiscale collegata al costo del bene. L’effetto dell’agevolazione dipende quindi dal piano di ammortamento, dalla tipologia dell’investimento e dalla posizione fiscale dell’impresa.
Il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili completate in ciascuna annualità. La maggiorazione del costo di acquisizione è pari al 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e al 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La soglia massima agevolabile è quindi pari a 20 milioni di euro per ciascuna annualità, secondo le modalità previste dal decreto attuativo.
Il beneficio rileva ai fini delle imposte sui redditi a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta. La fruizione resta comunque subordinata all’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.
Il decreto direttoriale del 10 giugno 2026 ha definito i termini di apertura della piattaforma e approvato i modelli di comunicazione e le istruzioni operative. Dal 12 giugno 2026 le imprese possono trasmettere le comunicazioni preventive tramite l’Area Clienti del GSE.
La procedura prevede tre passaggi principali:
1) Comunicazione preventiva, che deve essere trasmessa per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti. La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, la tipologia e l’ammontare degli investimenti, la data prevista di interconnessione dei beni digitali e la data prevista di entrata in funzione degli impianti destinati ad autoproduzione e autoconsumo.
2) Comunicazione di conferma dell’investimento. Entro sessanta giorni dall’esito positivo comunicato dal GSE, l’impresa deve indicare il pagamento dell’acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in locazione finanziaria, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l’ordine di acquisto assunto dalla società concedente.
3) Comunicazione di completamento. Questa deve essere trasmessa al termine degli investimenti, dopo l’interconnessione dei beni agevolati, e comunque entro il 15 novembre 2028. La comunicazione deve essere corredata dalle attestazioni relative alla documentazione tecnica e contabile richiesta.
Dopo l’apertura del portale, le imprese hanno dovuto confrontarsi con un quadro operativo ancora in fase di consolidamento. In occasione dell’incontro del 22 giugno 2026, MIMIT e GSE hanno fornito le prime risposte su procedura, beni agevolabili e cumulo con altre agevolazioni.
Nel corso dello stesso confronto, il MIMIT ha confermato che sarà pubblicata a breve una circolare “omnibus” destinata a raccogliere i chiarimenti interpretativi forniti negli anni passati e a integrarli con le novità del nuovo iperammortamento.
Il passaggio è rilevante perché la nuova misura richiama il perimetro tecnico dei beni strumentali connessi alla trasformazione digitale, ma lo innesta in una disciplina aggiornata, che include anche gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Il nuovo iperammortamento riguarda due ambiti principali:
1) Nuovi beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, individuati dagli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026. Rientrano in questo ambito i beni materiali e immateriali collegati ai processi di digitalizzazione, automazione e interconnessione dei sistemi produttivi.
2) Investimenti in nuovi beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Sono agevolabili i gruppi di generazione elettrica, i trasformatori posti a monte dei punti di connessione, i misuratori funzionali alla produzione, i servizi ausiliari di impianto e i sistemi di stoccaggio asserviti agli impianti.
Il decreto include anche gli impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, purché l’energia sia utilizzata esclusivamente come calore di processo e non sia ceduta a terzi.
Per gli impianti elettrici da fonti rinnovabili, il dimensionamento deve essere coerente con il fabbisogno energetico della struttura produttiva. La producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico, determinato sulla base dei consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente alla comunicazione preventiva.
Il GSE svolge verifiche documentali e controlli sugli investimenti agevolati, anche ai fini del monitoraggio degli oneri. Le imprese devono conservare la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza delle dichiarazioni rese, la sussistenza dei requisiti tecnici e l’effettivo sostenimento dei costi.
Il mancato invio delle comunicazioni o delle integrazioni richieste nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura di accesso al beneficio.
La decadenza totale o parziale può intervenire in caso di assenza dei requisiti, documentazione irregolare, false dichiarazioni, impossibilità di effettuare i controlli o trasferimento dei beni agevolati a strutture produttive ubicate all’estero senza sostituzione con beni aventi caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
In caso di indebita fruizione, il GSE comunica gli elementi rilevanti all’Agenzia delle entrate per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il nuovo iperammortamento introduce una misura pluriennale che richiede pianificazione tecnica, fiscale e documentale. La procedura non si limita all’acquisto del bene, ma richiede la corretta gestione di comunicazioni preventive, conferme, completamenti, perizie e certificazioni.
Per le imprese, l’agevolazione può incidere sulla valutazione degli investimenti in digitalizzazione, automazione, impianti rinnovabili e sistemi di autoconsumo. Allo stesso tempo, la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto puntuale dei requisiti, delle tempistiche e degli obblighi documentali previsti dal decreto.
La circolare “omnibus” annunciata dal MIMIT rappresenta il prossimo passaggio atteso per chiarire il coordinamento tra le interpretazioni già consolidate negli anni precedenti e le nuove regole introdotte per il periodo 2026-2028.
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L’iperammortamento 2026 è una misura fiscale che consente alle imprese di maggiorare il costo di acquisizione di determinati beni strumentali nuovi. La maggiorazione rileva ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e gli investimenti in beni materiali destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
La maggiorazione è pari al 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e al 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La piattaforma GSE per la trasmissione delle comunicazioni relative all’iperammortamento è operativa dal 12 giugno 2026, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del 10 giugno 2026.
La circolare dovrebbe raccogliere i chiarimenti interpretativi forniti negli anni precedenti e integrarli con le novità del nuovo iperammortamento 2026-2028, con particolare riferimento agli aspetti tecnici, procedurali e applicativi della misura.
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