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Pubblicato il decreto sulle “condizionalità green” per gli energivori

Pubblicato il decreto sulle “condizionalità green” per gli energivori

Il 10 luglio 2024 il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che adotta in via definitiva le cosiddette “condizionalità green” per le imprese energivore. A seguire sono illustrate le tre modalità previste dal decreto, pena la revoca delle agevolazioni percepite.

 

Gli interventi proposti in diagnosi energetica

  1. L’impresa energivora, per ciascun anno di fruizione delle agevolazioni, individua interventi caratterizzati da:
    • Tempo di Ritorno Semplice (TRS) ≤ 3 anni;
    • Costo complessivo interventi ≤ Agevolazione percepita nell’anno di riferimento
  2. L’impresa effettua, nell’anno di riferimento dell’agevolazione (o in deroga, entro il 31/12 dell’anno successivo), investimenti ≥ 1/3 degli interventi identificati al punto 1, che deve completare e realizzare entro il secondo anno successivo a quello di agevolazione.
  3. Sono considerati ammissibili gli interventi presentati in diagnosi e realizzati a partire dal 1/1/2024.
  4. In alternativa agli interventi indicati al punto 1, si possono effettuare interventi con TRS >3 anni che producano un miglioramento specifico almeno pari a quello prodotto cumulativamente dagli interventi indicati al punto 1.

 

Riduzione dell’impronta di carbonio con fonti green

La copertura è del 30% del proprio fabbisogno energetico e può avvenire con una combinazione delle seguenti modalità:

  1. autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità;
  2. acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  3. acquisizione e annullamento GO (garanzie di origine).

L’impresa che attua tali adempimenti aderisce al sistema di certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili (D.MASE 224/2023 art.9)

 

Investimento per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

1. L’impresa è tenuta ad investire almeno il 50% dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento, in progetti che comportano riduzioni sostanziali di emissioni di gas a effetto serra. Le diminuzioni devono essere al di sotto del minore fra:

  • Il 90% del parametro di riferimento applicabile in ambito ETS;
  • Le Emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2021/447 nel periodo rilevante.

2. Entro la fine del secondo anno successivo alla fruizione delle agevolazioni, l’impresa trasmetterà ad ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra ed una relazione verificata che confermi le riduzioni ottenute.

 

Come CEE, siamo disponibili per supportarvi per l’iscrizione all’Elenco Energivori, alla predisposizione del materiale richiesto e alle modalità di adempimento agli obblighi delle condizionalità green. Contattaci per qualsiasi necessità di chiarimento!

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