È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.73 del 14 luglio 2020 chiamato “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 29 luglio 2020. Tra le novità introdotte da questo nuovo decreto si riscontrano in particolare delle modifiche in tema di adempimenti legati agli interventi di efficienza energetica post diagnosi (Audit) e su alcune forme di incentivazione legate ai sistemi di gestione dell’energia ISO 50001 (art. 8 del d.lgs n. 102/2014). Le aziende energivore dovranno dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza evidenziati dalle diagnosi stesse, o, in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva. La mancanza a questo adempimento varrà l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annuo inferiori a 50 tep non sono soggette all’obbligo di diagnosi energetica. Entro il 31 dicembre 2021 (e successivamente con cadenza biennale) saranno emessi bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001 per le piccole e medie imprese. Si evidenziano inoltre modifiche al regime obbligatorio di efficienza energetica (art.7): L’obbligo di risparmio energetico, previsto inizialmente fino al 31 dicembre 2020, è esteso al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030. l Conto Termico sarà aggiornato entro il 30 giugno 2021.
Per il testo completo del decreto: Pubblicazione gazzetta ufficiale.
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