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Direttiva Green Gas: approvato il decreto di recepimento, cosa cambia per imprese e operatori

Direttiva Green Gas: approvato il decreto di recepimento, cosa cambia per imprese e operatori

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1788 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. Il provvedimento, noto come Direttiva Green Gas, aggiorna il quadro regolatorio nazionale per accompagnare la progressiva sostituzione del metano fossile con gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

L’intervento non introduce un nuovo incentivo, ma definisce le regole necessarie per sviluppare un mercato più integrato: certificazione ambientale, tutela dei clienti, accesso alle reti, pianificazione delle infrastrutture e disciplina dell’idrogeno. La struttura editoriale riprende il taglio operativo adottato nel modello CEE dedicato al DL Bollette.

Gas rinnovabili e combustibili low carbon nel mercato nazionale

Il decreto estende le regole oggi applicate al gas naturale anche al biometano, all’idrogeno e ai combustibili a basse emissioni di carbonio.

Per i gas rinnovabili, la certificazione resta coordinata con il decreto legislativo 199/2021. Per i combustibili low carbon viene invece richiesto un risparmio delle emissioni di gas serra pari ad almeno il 70% rispetto al combustibile fossile di riferimento.

Le informazioni sull’origine geografica, sulle materie prime utilizzate e sulle caratteristiche ambientali delle forniture dovranno essere accessibili ai clienti, anche tramite i siti di operatori, fornitori e GSE. Questo passaggio rafforza la tracciabilità dei prodotti energetici e riduce il rischio di dichiarazioni ambientali generiche o non verificabili.

Contratti più chiari e maggiori tutele per i clienti

Il provvedimento interviene sulle condizioni contrattuali applicate ai clienti di gas naturale e idrogeno. Le offerte dovranno indicare in modo trasparente:

  • durata e rinnovo del contratto;
  • condizioni di recesso;
  • eventuali indennizzi;
  • gestione dei reclami;
  • strumenti per la risoluzione delle controversie.

Quando un’offerta contiene elementi ambientali, questi dovranno essere verificabili e collegati alla certificazione del gas rinnovabile o low carbon utilizzato.

Sono previste anche bollette più comprensibili e confrontabili, procedure più rapide per il cambio di fornitore e maggiori garanzie per clienti vulnerabili e soggetti in povertà energetica, in particolare rispetto al rischio di interruzione della fornitura.

Direttiva green gas: il cliente attivo entra nel settore gas

Tra le novità più significative figura l’introduzione del “cliente attivo”. I clienti finali, anche in forma aggregata, potranno produrre, consumare e vendere gas rinnovabile attraverso il sistema nazionale del gas.

La gestione degli impianti potrà essere affidata a soggetti terzi, ma il cliente dovrà contribuire in modo equo ai costi della rete e rispondere degli eventuali sbilanciamenti, direttamente o tramite un soggetto responsabile.

Il modello richiama quanto già avviene nel settore elettrico: il consumatore può assumere un ruolo più dinamico nel mercato, purché rispetti gli obblighi tecnici ed economici connessi all’utilizzo delle infrastrutture.

Accesso alle reti e obblighi per i gestori

Il decreto punta a evitare che la mancanza di capacità o le difficoltà di connessione rallentino lo sviluppo del biometano e degli altri gas decarbonizzati.

I gestori delle reti di trasporto e distribuzione che rifiutano una richiesta di accesso o connessione dovranno motivare il diniego. Quando l’intervento è economicamente giustificato, oppure quando il richiedente è disposto a sostenerne i costi, il gestore dovrà realizzare gli adeguamenti necessari.

Il rifiuto dovrà essere comunicato anche ad ARERA, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Un primo quadro organico per l’idrogeno

Il provvedimento introduce regole dedicate a reti, terminali e stoccaggi di idrogeno, disciplinando l’accesso di terzi, la separazione delle attività e la pianificazione degli investimenti.

Per le reti dell’idrogeno è previsto un accesso regolato, con tariffe pubblicate e approvate da ARERA. I terminali seguiranno invece un accesso negoziato, basato su criteri oggettivi e non discriminatori, mentre gli stoccaggi saranno soggetti a un sistema regolato.

Il testo assegna all’idrogeno un ruolo prioritario nei settori difficili da elettrificare, mantenendo il principio “efficienza energetica al primo posto”. Non viene quindi presentato come soluzione indistinta per tutti gli usi, ma come vettore da indirizzare soprattutto verso le applicazioni industriali hard-to-abate.

Pianificazione integrata delle infrastrutture

Il decreto prevede un piano decennale comune di sviluppo delle reti del gas naturale e dell’idrogeno, da trasmettere ogni due anni ad ARERA e al MASE.

Il piano dovrà essere coordinato con:

  • la pianificazione della rete elettrica;
  • gli obiettivi del PNIEC;
  • la sicurezza degli approvvigionamenti;
  • lo sviluppo di stoccaggi, terminali GNL e sistemi di teleriscaldamento.

Gas naturale e idrogeno manterranno capitoli e modellizzazioni distinti. L’obiettivo è integrare la programmazione delle infrastrutture senza confondere vettori con caratteristiche tecniche e livelli di maturità differenti.

Il ruolo di ARERA nella direttiva Green Gas

ARERA assume un ruolo centrale su tariffe, accesso alle infrastrutture, congestioni, reclami, tutela dei clienti e separazione delle attività.

L’Autorità dovrà inoltre prevenire sussidi incrociati tra trasporto, distribuzione, reti dell’idrogeno, stoccaggi, terminali e attività di fornitura. La concreta portata della riforma dipenderà quindi dai successivi provvedimenti regolatori e dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Cosa significa per le imprese

Produttori e sviluppatori dovranno verificare requisiti di certificazione, condizioni di connessione e responsabilità sugli sbilanciamenti. I fornitori saranno chiamati ad aggiornare contratti, bollette e comunicazioni ambientali. Le imprese consumatrici potranno valutare nuove forniture di biometano o idrogeno, ma dovranno controllarne tracciabilità, prestazioni emissive e coerenza con i propri obiettivi di decarbonizzazione.

 

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FAQ

È la Direttiva (UE) 2024/1788 che aggiorna il mercato europeo del gas includendo gas rinnovabili, combustibili low carbon e idrogeno.

Il decreto prevede una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 70% rispetto al combustibile fossile di riferimento.

I contratti dovranno essere più trasparenti su durata, rinnovo, recesso, indennizzi, reclami e caratteristiche ambientali dell’offerta.

È un cliente finale che può produrre, consumare e vendere gas rinnovabile, anche in forma aggregata, contribuendo ai costi di rete e agli sbilanciamenti.

ARERA regolerà tariffe, accesso alle infrastrutture, tutela dei clienti, congestioni, trasparenza e separazione tra le diverse attività del mercato.

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