Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21, entrato in vigore il 21 febbraio 2026, il Governo ha definito un intervento organico in materia energetica finalizzato a contenere il costo dell’energia per le imprese e a rafforzare gli strumenti di stabilizzazione dei prezzi nel medio periodo.
Il provvedimento combina misure di alleggerimento immediato della bolletta elettrica per le utenze non domestiche con interventi strutturali su incentivi alle rinnovabili, contrattualizzazione di lungo termine, regole di connessione alla rete elettrica e funzionamento del mercato del gas. L’impatto delle disposizioni varia in funzione del profilo di consumo, della qualifica energivora, della presenza di impianti incentivati e del posizionamento dell’impresa lungo la filiera energetica.
Il presente approfondimento si concentra esclusivamente sulle misure rivolte alle imprese e alle utenze non domestiche. Non sono trattate le disposizioni previste dal decreto a favore delle famiglie e dei clienti domestici, che seguono un impianto distinto.
Il decreto prevede uno stanziamento pluriennale destinato alla riduzione della componente ASOS degli oneri generali di sistema applicata alle utenze non domestiche.
Le risorse allocate ammontano a:
In termini unitari, l’effetto stimato corrisponde a una riduzione media pari a:
Ambito soggettivo
La misura riguarda:
Sono esclusi:
L’effettiva applicazione in bolletta e le modalità operative saranno definite da ARERA attraverso specifici provvedimenti attuativi.
La copertura delle misure è assicurata, tra l’altro, da un incremento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025.
L’aumento si applica alle imprese che esercitano in via prevalente attività riconducibili alla filiera energetica, tra cui:
Le risorse derivanti dalla maggiorazione sono destinate alla riduzione della componente ASOS per le utenze non domestiche, configurando un meccanismo di riallocazione interna al settore energetico.
Un secondo asse di intervento riguarda gli impianti fotovoltaici incentivati con i Conti Energia.
Per impianti con potenza incentivata superiore a 20 kW e incentivi in scadenza dal 2029 in avanti, è prevista la possibilità di aderire volontariamente a una rimodulazione temporanea nel periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.
Le opzioni previste sono:
L’adesione deve essere comunicata al GSE entro il 31 maggio 2026.
È inoltre prevista la possibilità di uscita anticipata dal regime incentivante dal 1° gennaio 2028, entro un contingente massimo di 10 GW. In tal caso è riconosciuto un importo calcolato sul valore attualizzato dei flussi residui. L’accesso è subordinato a condizioni specifiche, tra cui la realizzazione di interventi di repowering con incremento significativo della producibilità entro il 2030.
Il decreto interviene sullo sviluppo dei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement – PPA), potenziando la piattaforma di registrazione e aggregazione della domanda.
Sono previste:
Le regole operative saranno definite con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica su proposta del GSE.
Tra le misure di natura strutturale rientra anche il riferimento alla revisione del meccanismo di formazione del prezzo dell’energia elettrica, con particolare attenzione all’incidenza dei costi ETS. L’obiettivo indicato è quello di valutare, in interlocuzione con la Commissione europea, modalità che consentano di ridurre l’effetto di trascinamento dei costi delle quote di emissione sul prezzo finale dell’energia, in particolare per le componenti non fossili.
Il provvedimento introduce misure per affrontare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche.
Terna è tenuta a pubblicare e aggiornare con cadenza trimestrale la capacità massima integrabile per porzioni di rete. ARERA dovrà adeguare le condizioni di connessione, introducendo criteri più stringenti.
Elemento centrale è l’obbligo di presentare istanza autorizzativa (PAS o Autorizzazione Unica) entro 90 giorni dall’accettazione della soluzione di connessione. In caso di decadenza del titolo autorizzativo, anche la soluzione di connessione perde efficacia.
Per i clienti finali con consumi superiori a 80.000 Smc/anno è prevista una riduzione di componenti tariffarie applicate ai volumi eccedenti tale soglia, secondo modalità che saranno definite da ARERA.
È inoltre introdotto un servizio di liquidità sul mercato gas, con operatori selezionati obbligati a offrire volumi a prezzo indicizzato al TTF entro un tetto massimo, con l’obiettivo di contenere volatilità e spread.
Sono previste anche disposizioni relative agli oneri gas rimborsabili ai produttori termoelettrici, con obbligo di trasferimento nei prezzi di offerta e meccanismi di verifica.
Il decreto-legge 21/2026 si configura come un intervento articolato su due livelli: da un lato la riduzione immediata degli oneri per una parte rilevante delle utenze non domestiche, dall’altro il rafforzamento di strumenti strutturali finalizzati a migliorare la prevedibilità dei costi energetici nel medio periodo.
L’effettiva portata economica delle misure dipenderà dai provvedimenti attuativi di ARERA e dai decreti ministeriali previsti.
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Le utenze non domestiche in bassa tensione “altri usi” e quelle in media, alta e altissima tensione. Sono escluse l’illuminazione pubblica, alcuni regimi tariffari speciali e le imprese energivore iscritte all’elenco CSEA.
Sono escluse dal taglio ASOS previsto dal decreto. Per tali soggetti restano centrali strumenti alternativi quali PPA, autoproduzione ed efficienza energetica.
È prevista la possibilità di aderire volontariamente a una rimodulazione temporanea dell’incentivo (riduzione del 15% o del 30%) con estensione della convenzione. È inoltre possibile valutare l’uscita anticipata dal regime incentivante dal 2028 entro il limite di potenza stabilito e nel rispetto delle condizioni previste.
Attraverso il potenziamento della piattaforma di registrazione, la possibilità di aggregazione della domanda, il coinvolgimento del GSE come garante di ultima istanza per soggetti qualificati e il supporto di SACE per la gestione del rischio.
Introduzione di meccanismi di saturazione virtuale e obbligo di presentare istanza autorizzativa entro 90 giorni dall’accettazione della soluzione di connessione. In caso di decadenza del titolo autorizzativo, la connessione perde efficacia.
Sì. Per clienti con consumi superiori a 80.000 Smc/anno è prevista una riduzione di componenti tariffarie sui volumi eccedenti la soglia, oltre a un servizio di liquidità volto a contenere volatilità e spread sul mercato gas.
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