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Controllore Centrale d’Impianto e Delibera ARERA 385/2025: cosa cambia per gli impianti fotovoltaici ed eolici 

Controllore Centrale d’Impianto e Delibera ARERA 385/2025: cosa cambia per gli impianti fotovoltaici ed eolici 

Il 5 agosto 2025 ARERA ha pubblicato la Delibera 385/2025/R/EEL, che introduce importanti novità per chi gestisce impianti fotovoltaici ed eolici connessi in Media Tensione di potenza ≥ 100 kW.

 

In base al nuovo provvedimento, tutti questi impianti dovranno essere dotati di un Controllore Centrale d’Impianto (CCI) conforme alla norma tecnica CEI 0-16. L’obiettivo è trasformare le reti “passive” in reti attive integrate, aumentando affidabilità e flessibilità del Sistema Elettrico Nazionale.

 

Grazie al CCI e alla funzionalità di modulazione remota (nota come PF2), il distributore di rete potrà limitare o modulare la potenza prodotta dall’impianto inviando comandi a distanza. In questo modo sarà possibile gestire in sicurezza l’incremento di energia da fonti rinnovabili sulla rete. Tali obblighi riguardano sia gli impianti nuovi sia quelli già esistenti, che devono adeguarsi entro le scadenze stabilite dalla delibera. 

 

Cos’è il Controllore Centrale d’Impianto (CCI)

 

Il CCI è un dispositivo che collega l’impianto fotovoltaico o eolico alla rete elettrica di Media Tensione, gestendo dati e comandi. La norma CEI 0-16 definisce i criteri tecnici per la connessione in MT e introduce il CCI come componente obbligatorio.

 

In pratica, il CCI misura costantemente le grandezze elettriche dell’impianto (come potenza attiva e reattiva, tensione, corrente) e trasmette queste informazioni al gestore di rete. Ciò permette al distributore di «osservare» lo stato dell’impianto in tempo reale e di intervenire quando serve: ad esempio, può inviare al CCI un comando PF2 per limitare fino a zero la potenza prodotta in caso di necessità. In questo modo l’impianto diventa parte attiva del sistema, non più un generatore “passivo”. 

 


 

Va ricordato che l’obbligo di dotarsi di CCI era già stato introdotto dalla delibera ARERA 540/2021 per gli impianti di potenza ≥ 1 MW. La novità della delibera 385/2025 è che l’obbligo si estende anche a impianti di taglia inferiore (a partire da 100 kW), con requisiti tecnici analoghi secondo la CEI 0-16 (in particolare gli Allegati O e T, che definiscono modulazione e trasmissione dati del CCI). 

 

Novità introdotte dalla delibera ARERA 385/2025

 

La delibera ARERA 385/2025 stabilisce che, per garantire la sicurezza della rete in situazioni di emergenza (procedura RIGEDI), tutti gli impianti eolici e fotovoltaici con potenza nominale ≥ 100 kW devono adeguarsi ai nuovi obblighi. In particolare: 

  • Impianti ≥ 1 MW: gli impianti già soggetti all’obbligo del CCI devono attivare la funzionalità PF2 (limitazione potenza attiva tramite comando esterno) e comunicarne l’attivazione al distributore. Per questi impianti l’adeguamento consiste essenzialmente in un aggiornamento software che abiliti PF2. 
  • Impianti da 500 kW a 1 MW: devono installare un CCI conforme agli Allegati O e T della norma CEI 0-16 e abilitare la funzionalità PF2. Ciò significa dotarsi di un sistema di comunicazione e controllo capace di modulare la potenza dell’impianto a distanza. 
  • Impianti da 100 kW a 500 kW: devono installare un CCI “semplificato” sempre secondo gli Allegati O e T della CEI 0-16 (con qualche deroga per agevolare l’implementazione) e attivare la funzionalità PF2. In pratica anche questi impianti, pur di taglia minore, dovranno fornire le misure in tempo reale alla rete e rispondere ai comandi di modulazione. 

 

Gli obblighi si applicano indistintamente a impianti nuovi ed esistenti. Per gli impianti nuovi, il CCI (e PF2) deve essere già operativo alla data di entrata in esercizio. Gli impianti esistenti devono invece adeguarsi entro le date fissate dalla delibera (vedi sotto). 

 

Tempi di adeguamento e contributi economici

 

ARERA ha stabilito scadenze differenziate in base alla potenza nominale degli impianti: 

 

  • Impianti ≥ 1 MW: adeguamento entro il 28 febbraio 2026 (per quelli già con CCI installato, basta abilitare PF2). 
  • Impianti 500 kW – 1 MW: adeguamento entro il 28 febbraio 2027. 
  • Impianti 100 kW – 500 kW: adeguamento entro il 31 marzo 2027. 

 

Per incentivare l’adeguamento rapido, la delibera prevede contributi forfettari a carico di un fondo nazionale. Gli importi base sono di 10.000€ per ciascun impianto tra 500 kW e 1 MW e 7.500 € per impianti tra 100 kW e 500 kW.

 

Questi contributi sono poi moltiplicati per coefficienti decrescenti in base alla data effettiva di adeguamento: chi si adegua prima ottiene l’importo pieno, chi ritarda vede il bonus ridursi progressivamente. In pratica, entro le prime scadenze è previsto il contributo massimo (10.000 o 7.500€), mentre adeguamenti successivi ricevono un incentivo proporzionalmente ridotto. 

 

Fascia di potenza impianto  Periodo di invio comunicazione di avvenuto adeguamento  Coefficiente  Contributo (€) 
≥ 500 kW e < 1 MW  Fino al 28 febbraio 2026  1,00  10.000 € 
  1° marzo – 30 giugno 2026  0,75  7.500 € 
  1° luglio – 31 ottobre 2026  0,50  5.000 € 
  1° novembre 2026 – 28 febbraio 2027  0,25  2.500 € 
≥ 100 kW e < 500 kW  Fino al 31 marzo 2026  1,00  7.500 € 
  1° aprile – 31 luglio 2026  0,75  5.625 € 
  1° agosto – 30 novembre 2026  0,50  3.750 € 
  1° dicembre 2026 – 31 marzo 2027  0,25  1.875 € 

Contributi per l'adeguamento degli impianti esistenti 

 

Sanzioni e conseguenze del mancato adeguamento

 

La delibera 385/2025 prevede conseguenze stringenti per chi non rispetta i termini. In particolare, dal momento in cui scadono le scadenze di adeguamento fino all’adeguamento effettivo: 

 

  • Sospensione degli incentivi: il GSE blocca l’erogazione di ogni incentivo economico previsto per l’impianto (conti energia, tariffe premio, ecc.) e la valorizzazione dell’energia immessa in rete. In pratica, l’energia prodotta da impianti non ancora adeguati non viene pagata. 
  • Perdita dei contributi: il produttore perde il diritto ai contributi forfettari previsti (10.000 o 7.500 €) se non invia la comunicazione di avvenuto adeguamento entro i termini. 
  • Possibile disconnessione: il mancato adeguamento costituisce una violazione delle condizioni di connessione. Pertanto, il distributore potrebbe valutare la sospensione o la disconnessione degli impianti non conformi. 
  • Sospensione delle convenzioni GSE: contratti di scambio sul posto o ritiro dedicato in corso possono essere sospesi o revocati per gli impianti non adeguati 

 

In sintesi, chi non si adegua rischia di perdere ogni beneficio economico e di subire pesanti conseguenze operative. D’altra parte, l’adeguamento corretto permette di continuare a ricevere incentivi e di beneficiare dei contributi entro i limiti previsti. 

 

Come CEE restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Contattaci!

 

Articolo a cura di Soufiane Sassaoui.

 

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