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Conto Termico 3.0: regole operative, tempistiche e adempimenti per le imprese

Conto Termico 3.0: regole operative, tempistiche e adempimenti per le imprese

Il 19 dicembre 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, relative al Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025. 

Dopo l’analisi delle principali novità del Conto Termico 3.0  (beneficiari e interventi ammessi) Incentivo Conto Termico 2025: tutte le novità, è opportuno chiarire come accedere concretamente agli incentivi, quali sono le scadenze da rispettare e quali adempimenti risultano specifici per le aziende, sulla base delle Regole Applicative del D.M. 7 agosto 2025.  

Entrata in vigore e disciplina transitoria 

Il D.M. 7 agosto 2025 entra in vigore il 25 dicembre 2025, corrispondente al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025.  

Per gli interventi ammissibili al D.M. 16 febbraio 2016 (CT 2.0) e realizzati durante la vigenza di tale disciplina, continua ad applicarsi il CT 2.0, a condizione che i lavori siano conclusi entro il 25/12/2025; 

Per interventi i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici, con lavori avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi al 25 dicembre 2025, è consentito l’invio della “richiesta preliminare di accesso” al Conto Termico 3.0 entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole Applicative.  

Inoltre, fino all’entrata in esercizio del nuovo Portaltermico, la richiesta preliminare può essere trasmessa via PEC all’indirizzo: preliminareimpreseCT3@pec.gse.it (con oggetto “RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)”).  

 

Modalità di accesso agli incentivi del Conto Termico 3.0: accesso diretto e prenotazione 

Le Regole Applicative prevedono due modalità alternative: 

  1. Accesso diretto, a seguito della conclusione degli interventi; 
  1. Prenotazione, riservata a Pubbliche Amministrazioni ed ETS, per lavori ancora da avviare o in corso.  

Per le imprese, la modalità ordinaria resta l’accesso diretto, con un elemento distintivo: la valutazione preliminare (richiesta preliminare), da trasmettere prima dell’avvio dei lavori. 

La richiesta di accesso diretto deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. 

Il procedimento di accesso si avvia alla data di ricezione dell’istanza e si conclude, al netto di eventuali sospensioni, entro 60 giorni. 

 

Interventi ammissibili 

Per le imprese, la quantificazione dell’incentivo è distinta tra: 

  • interventi di efficienza energetica (Titolo II); 
  • interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III). 

In termini generali: 

  • Titolo II: 25% per intervento singolo e 30% in caso di multi-intervento, con incrementi legati a dimensione d’impresa, zone assistite e miglioramento prestazionale; con intensità massime riepilogate nelle tabelle. 
  • Titolo III: intensità fino al 45%, con incrementi per piccole e medie imprese e limiti massimi riepilogati nelle tabelle. 

 

Il supporto di CEE 

Alla luce delle Regole Applicative, per un’impresa gli elementi decisivi sono: richiesta preliminare prima dell’avvio, corretta individuazione di fine lavori e rispetto del termine di 90 giorni, oltre alla gestione puntuale della documentazione sul Portaltermico  

CEE è a disposizione per: 

  • verificare se ricadi nella disciplina transitoria (CT 2.0 entro il 25/12/2025 o richiesta preliminare via PEC);  
  • predisporre correttamente richiesta preliminare e istanza in accesso diretto; 
  • pianificare la presentazione entro le scadenze e ridurre il rischio di inammissibilità. 

Contattaci per un inquadramento operativo del tuo intervento e per impostare correttamente l’iter di richiesta dell’incentivo. 

 

 Articolo a cura di Soufiane Sassaoui.

 

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