Dal 2 febbraio 2026 è operativo il Portale Termico 3.0 del GSE, che consente la gestione delle richieste di incentivo previste dal nuovo Conto Termico 3.0. La misura, potenziata dal decreto 7 agosto 2025, entra così nella fase di piena attuazione con un ampliamento dei beneficiari, delle tipologie di intervento ammesse e dei massimali di spesa.
Per energy manager, ESG manager e responsabili tecnici, il nuovo schema rappresenta uno strumento rilevante per finanziare interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici, con un impatto diretto su costi operativi e percorsi di decarbonizzazione.
Il Conto Termico 3.0 prevede un limite di spesa annua pari a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni destinati alle Pubbliche Amministrazioni (inclusi 20 milioni per le diagnosi energetiche) e 500 milioni ai soggetti privati, di cui 150 milioni riservati alle imprese.
Rispetto alla versione 2.0, il nuovo schema:
Sono ammessi soggetti che dispongono dell’edificio a titolo di proprietà o altro diritto reale/personale di godimento: Pubbliche Amministrazioni, enti del Terzo settore (distinti tra non economici ed economici), persone fisiche, condomìni e imprese.
Per i soggetti privati, l’accesso agli incentivi per la riqualificazione dell’involucro è vincolato alla destinazione d’uso catastale dell’immobile, con specifiche categorie ammesse e obbligo di trasmissione della visura catastale per imprese ed ETS economici.
Le percentuali di copertura variano in funzione del soggetto e dell’intervento:
Per gli interventi di efficienza combinati, il contributo è soggetto a un limite differenziato per dimensione d’impresa: 30% per grandi imprese, 40% per medie e 50% per piccole.
È prevista inoltre una maggiorazione del 10% sull’incentivo base (fino a un massimo del 65% della spesa) per interventi che utilizzano componentistica prodotta nell’Unione europea, a condizione che i principali componenti siano dotati di marcatura CE e certificazione di origine.
Tra le principali novità figura l’introduzione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
Tali interventi non sono ammessi in modo autonomo, ma esclusivamente come componenti accessorie di un progetto principale, in particolare in caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
L’impianto deve essere configurato per l’autoconsumo e correttamente dimensionato rispetto al fabbisogno dell’edificio. L’energia elettrica prodotta non può superare il 105% della somma dei consumi medi annui (elettrici e termici equivalenti) dell’edificio. Il GSE valuta la coerenza tecnica complessiva del progetto, inclusa la congruità del dimensionamento.
Il Titolo III del decreto è dedicato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e rappresenta il cuore della riforma.
Per le pompe di calore, l’incentivo è ora calcolato sulla base delle prestazioni stagionali (SCOP per le elettriche e SPER per quelle a gas), parametro che riflette in modo più aderente l’efficienza reale dell’impianto nel periodo invernale.
Tra le novità:
Sono inoltre incentivati l’allacciamento a reti di teleriscaldamento efficiente, la microcogenerazione rinnovabile e, per le caldaie a biomassa, è previsto l’obbligo della classe 5 stelle con aggiornamento dei coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta.
La diagnosi energetica resta un elemento centrale per gli interventi di riqualificazione profonda ed è obbligatoria per specifiche tipologie, come isolamento termico, trasformazione in nZEB o impianti oltre determinate soglie di potenza. Deve essere redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) o da una ESCo certificata.
Per PA ed enti del Terzo settore non economici è prevista la possibilità di richiedere un contributo anticipato del 50% per la redazione della diagnosi, con obbligo di completamento entro 12 mesi dall’accoglimento della richiesta.
Le imprese e gli enti del Terzo settore che svolgono attività economica devono dimostrare, tramite APE ante e post-operam, una riduzione dell’indice di prestazione energetica non rinnovabile pari ad almeno il 10% per interventi singoli o al 20% per interventi combinati, infrastrutture di ricarica o nZEB. Prima dell’avvio dei lavori è inoltre richiesta una comunicazione preliminare al GSE con indicazione della dimensione dell’impresa, ubicazione del progetto ed elenco dei costi previsti.
L’accesso agli incentivi avviene esclusivamente tramite il Portaltermico 3.0 nell’area clienti del sito GSE.
Per privati, condomìni e imprese la richiesta è presentata a intervento concluso, caricando la documentazione tecnica ed economica necessaria. Le Pubbliche Amministrazioni possono invece utilizzare anche la modalità di prenotazione dell’incentivo, ottenendo una conferma preventiva prima dell’avvio dei lavori.
A seguito dell’istruttoria positiva, il contributo viene erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario, in un’unica soluzione per importi fino a 15.000 euro o in rate annuali per importi superiori.
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Il plafond complessivo è pari a 900 milioni di euro, ripartiti tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.
Sì, purché l’edificio rientri nelle categorie catastali ammesse e siano rispettati i requisiti di miglioramento energetico previsti dal decreto.
No. È ammesso solo se integrato funzionalmente a un intervento principale, in particolare alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.
Sì, per specifiche tipologie di intervento e soglie di potenza. Deve essere redatta da un EGE o da una ESCo certificata.
Dopo l’esito positivo dell’istruttoria GSE, l’incentivo viene accreditato sul conto corrente del beneficiario in un’unica soluzione o in rate annuali a seconda dell’importo.
Gli Enti del Terzo Settore sono organizzazioni private non profit (associazioni, fondazioni, ODV, APS, imprese sociali) che operano per scopi di utilità sociale, civicismo e solidarietà. Iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS), perseguono finalità non lucrative, svolgendo attività di interesse generale.
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