Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è il meccanismo introdotto dall’Unione europea per applicare un costo del carbonio alle importazioni di determinati beni ad alta intensità emissiva, con l’obiettivo di contrastare il carbon leakage e garantire condizioni di concorrenza equivalenti tra produttori europei soggetti all’EU ETS e operatori extra-UE.
Dopo l’avvio della fase transitoria il 1° ottobre 2023, il sistema è entrato nel regime definitivo il 1° gennaio 2026. Da quest’anno si applicano obblighi economici oltre a quelli dichiarativi.
Il carbon leakage si verifica quando, a seguito dell’introduzione di politiche climatiche più stringenti in un determinato territorio, la produzione si sposta verso Paesi con standard ambientali meno rigorosi, con il rischio di un aumento complessivo delle emissioni globali.
Nel contesto europeo, l’ETS ha imposto un prezzo della CO₂ ai produttori interni. Per evitare che le imprese europee perdessero competitività rispetto ai concorrenti extra-UE non soggetti a un analogo costo del carbonio, l’Unione ha progressivamente introdotto il CBAM.
Il meccanismo è stato concepito per:
Il CBAM rappresenta quindi uno strumento complementare alla riforma dell’ETS.
Il meccanismo si applica attualmente ai seguenti settori:
L’elenco dettagliato dei prodotti interessati è definito attraverso le voci doganali contenute nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.
Nel periodo transitorio gli importatori erano soggetti esclusivamente a obblighi di reporting trimestrale.
Entro un mese dalla fine di ciascun trimestre dovevano presentare una relazione contenente:
Durante questa fase era ammesso, in determinate condizioni, l’utilizzo di valori di default per il calcolo delle emissioni.
Dal 1° gennaio 2026 il CBAM è divenuto pienamente operativo.
Gli importatori stabiliti nell’UE devono ora:
Con l’entrata nel regime definitivo si applicano le seguenti scadenze:
La normativa prevede inoltre obblighi di conservazione documentale e un sistema sanzionatorio in caso di mancata presentazione della dichiarazione o insufficiente restituzione dei certificati.
Nel regime definitivo è previsto l’utilizzo prioritario di dati effettivi relativi alle emissioni incorporate nei beni importati.
Le emissioni devono essere determinate secondo le metodologie stabilite dalla Commissione europea e verificate da un soggetto indipendente accreditato.
Resta possibile dedurre l’eventuale prezzo del carbonio già corrisposto nel Paese di origine, al fine di evitare una doppia imposizione.
L’introduzione del CBAM è accompagnata dalla graduale riduzione delle quote gratuite ETS nei settori interessati.
Il meccanismo è stato progettato per garantire coerenza tra il costo del carbonio sostenuto dai produttori europei e quello applicato ai beni importati, rafforzando l’integrità ambientale del sistema.
Con l’avvio del regime definitivo, il CBAM richiede alle imprese:
Il meccanismo ha quindi introdotto un elemento permanente nella gestione delle importazioni dei settori interessati.
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L’obbligo ricade sull’importatore stabilito nell’Unione europea che immette in libera pratica beni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento, previa autorizzazione come dichiarante CBAM.
La prima dichiarazione relativa alle importazioni effettuate nel 2026 dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027, con contestuale restituzione dei certificati corrispondenti alle emissioni dichiarate.
Durante la fase transitoria era consentito l’uso di valori di default in determinate condizioni. Nel regime definitivo il sistema è orientato all’utilizzo di dati effettivi verificati, secondo le metodologie approvate.
La normativa prevede un sistema sanzionatorio in caso di mancata restituzione o restituzione insufficiente dei certificati CBAM, oltre all’obbligo di regolarizzazione.
No. Il CBAM non sostituisce l’ETS, ma lo integra. È stato introdotto per applicare un meccanismo equivalente alle importazioni, mentre per i produttori europei continua ad applicarsi il sistema ETS, con una progressiva riduzione delle quote gratuite nei settori interessati.
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