Orari: Lunedi-Venerdi: 8:30 – 17.30
Dove siamo >> - <<
ITA  |  ENG
Le principali misure introdotte dal DL 21 marzo 2022 n.21

Il DL n.21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022 introduce importanti misure riguardanti il settore Energia Elettrica e Gas.

– Crediti d’imposta per le imprese consumatrici

Viene introdotto uno sgravio sui costi energetici delle imprese diverse da quelle energivore nella forma di un credito d’imposta pari al 12% della spesa per l’elettricità sostenuta nel secondo trimestre 2022 dalle imprese con potenza disponibile di almeno 16,5 kW, se la loro spesa nel trimestre precedente è aumentata di almeno un 30% rispetto all’analogo periodo del 2019 e un credito d’imposta pari a un 20% della spesa per il gas nel secondo trimestre, nel caso in cui nel primo trimestre 2022 la media dei prezzi del mercato infragiornaliero del Gme risulti superiore di almeno un 30% a quella del primo trimestre 2019. Il contributo in forma di credito d’imposta previsto dal precedente DL 17/2022 (DL energia) per le spese sostenute dalle industrie energivore viene incrementato dal 20 al 25% e dal 15 al 20% per le imprese gasivore.

– Cedibilità crediti d’imposta energivori

L’art. 9 disciplina la cedibilità dei crediti d’imposta che erano stati riconosciuti alle imprese energivore e gasivore con l’articolo 15 del DL Sostegni ter e con gli articoli 4 e 5 del DL Energia. Come nel caso dei crediti per le imprese non energivore, il credito è cedibile solo una volta e per intero; può poi essere ceduto altre due volte, ma solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo. Le modalità attuative sono definite con un successivo provvedimento dell’agenzia delle entrate.

– Piani di rateizzazione per le imprese

Piani di rateizzazione per le imprese, con sedi in Italia, delle bollette di energia elettrica e gas dei consumi di competenza maggio e giugno fino a 24 rate mensili.

Cogliamo l’occasione per comunicare alle sole imprese energivore che in data 21/03/2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato (scarica il documento) con il quale definisce il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito di imposta introdotto dal Decreto Sostegni ter (spesa energetica del primo trimestre).

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e non mancheremo di tenervi aggiornati sui successivi sviluppi, oltre che fornire supporto tecnico.

Share This Article
scadenziarioCEE
Previous post
Scadenziario adempimenti per i produttori di energia elettrica
Next post
FONDO ENERGIA 2.0: nuova call in apertura
fondo_energia_09
it_ITItalian